CERTIFICAZIONI
Quando e dove richiedere i certificati di residenza, di stato di famiglia....
L'Ufficiale di Anagrafe rilascia i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia a chiunque ne faccia richiesta e sia in possesso dei dati esatti cui il certificato si riferisce fatte salve le limitazioni di legge. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (ad eccezione della professione e del Titolo di studio) può essere attestata o certificata con i seguenti documenti: certificato di cittadinanza; certificato di stato libero; certificato di risultanza anagrafica; certificato di esistenza in vita. Inoltre, nel caso di fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa persona, questi possono essere contenuti in un unico documento mediante richiesta di certificati contestuali.
Requisiti
Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario:
cognome, nome e data di nascita (in mancanza di quest'ultima, esatto indirizzo);
conoscenza certa dell'uso del certificato stesso, per la determinazione
dell'applicazione o meno dell'imposta di bollo.
Validità del documento erogato
La validità delle certificazioni anagrafiche è di 6 mesi.
Se dopo la scadenza le
informazioni in esso contenute non sono variate gli interessati potranno
dichiararlo in calce senza l'obbligo di autenticare la firma né di
apporla in presenza del dipendente addetto. Le Pubbliche Amministrazioni,
nonché i gestori o Esercenti Pubblico Servizio che lo richiedono,
dovranno ancora ritenerlo valido.
Tempi per la definizione della pratica
Rilascio immediato
Documentazione da presentare
Richiesta scritta su apposito modello da presentare allo sportello delle
certificazioni
Note
L'ufficiale di Anagrafe, previa motivata richiesta rilascia certificati
attestanti situazioni anagrafiche pregresse (certificazione storica).A tal
fine il cittadino deve essere, o essere stato, residente nel Comune; per
i cittadini iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
sulla base delle risultanze di anagrafe, si rilascia il certificato di stato
di famiglia e di residenza riferito alla data di cancellazione per trasferimento
all'estero; In caso di documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione
e ai gestori esercenti di pubblici servizi, le certificazioni possono essere
sostituite da autocertificazioni (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, N. 445) (scaricabili
dall’apposita sezione) da parte del cittadino che non necessitano
di autentica di firma, anche nel caso in cui non siano apposte alla presenza
del dipendente addetto alla loro ricezione. Inoltre, quando per la presentazione
di un'istanza si richiede l'esibizione di un documento di riconoscimento,
non è necessario produrre il certificato se i dati sono contenuti
nel documento stesso.

