Statuto Comunale
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1
IL COMUNE
1. Il Comune di Candela è Ente locale autonomo, rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. E' titolare di autonomia statutaria, normativa, organizzativa
ed amministrativa, nonchè impositiva e finanziaria nell'ambito
dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento
della finanza pubblica.
3. Esercita, oltre alle funzioni proprie, quelle conferite con
leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede
del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
6. Il Comune rappresenta la comunità di Candela nei rapporti con
lo Stato, con la Regione Puglia, con la Provincia di Foggia e
con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito
degli obbiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti
della Comunità internazionale.
Art. 2
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il Comune di Candela confina ad est con Ascoli Satriano, a
sud con Melfi e parte di Rocchetta S.Antonio, ad ovest con Sant'Agata
di Puglia, parte di Deliceto e parte di Rocchetta S.Antonio, a
nord con Ascoli Satriano e parte di Deliceto.
2. La Residenza Municipale è sita in Piazza Aldo Moro e presso
di essa si riuniscono la Giunta Municipale ed il Consiglio Comunale,
salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti
in altra sede, sempre del territorio comunale.
3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata
con L.R., a condizione che la interessata esprima la propria volontà
mediante referendum consultivo.
Art. 3
FINALITA' E COMPITI
1. Al Comune competono tutte le funzioni amministrative che riguardano
la popolazione ivi residente ed il territorio comunale, precisamente
nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo
del territorio e dello sviluppo economico, salvo quando non sia
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge Statale
o Regionale.
2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale
ed economico e garantisce la partecipazione alle scelte politiche
ed alla attività amministrativa.
3. Il Comune considera il turismo una componente essenziale dello
sviluppo economico e sociale del suo territorio.
4. Cura la valorizzazione delle zone paesaggistiche, dei centri
artistici e delle zone montane.
5. Promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature
e dei servizi turistici ed alberghieri.
6. Il Comune individua nel fenomeno dell'emigrazione di massa
un elemento che condiziona pesantemente lo sviluppo civile della
comunità. Cura, nel quadro della programmazione, il superamento
delle condizioni di bisogno che la determinano.
7. Promuove le iniziative necessarie, nell'ambito delle proprie
competenze, nell'intento di ridurre al massimo il fenomeno.
8. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo
sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali,
storiche, culturali e delle tradizioni locali;
c) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale
e di integrazione razziale;
d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale,
in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro
di un sistema integrato di sicurezza sociale;
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite
la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari
opportunità;
f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero
della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione
giovanile e anziana;
g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica,
anche attraverso il sostegno di forme di associazionismo e cooperazione
che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali
e territoriali;
h) promozione di ogni forma di sicurezza sociale in favore delle
persone bisognose, in stato di emarginazione nonché degli anziani
in favore dei quali assicura forme di assistenza domiciliare integrata
.
Art. 4
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti
della pro
2. grammazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi
dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali,
sportive e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e
la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Foggia,
con la Regione Puglia e la Comunità Montana dei Monti dauni meridionali.
4. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze,
il diritto alla salute, con particolare riferimento alla tutela
della maternità e della prima infanzia.
5. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato
civile, di statistica e di leva militare.
6. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale
di Governo.
7. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi
di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche
i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
8. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione
democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Art. 5
ALBO PRETORIO
1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito
spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli
atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Stato e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità
e la facilità di lettura.
Art. 6
STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome
"Comune di Candela" e con lo stemma coronato che rappresenta la
figura naturale - animale di un'aquila dorata con le ali semiaperte,
reggentesi sulla zampa sinistra e stringente nell'artiglio un
manipolo di spighe di grano; la zampa destra, sollevata di lato
quasi ad angolo retto, regge diritta nell'artiglio una fiaccola
accesa tanto da sembrare di imprimere a tutto il corpo la posizione
di passante con lo sguardo, invece, rivoltato.
Tutta la figura di cui sopra poggia su uno sfondo o campo di smalto
azzurro circoscritto da uno scudo sagomato con sottile bordura.
Lo scudo, a sua volta, è sormontato da una corona turrita di città,
formata da un cerchio visibilmente aperto dal di sotto, con una
porta centrale visibile nel muro; sopra questo una cordonata sostiene
cinque torri merlate (visibili) riunite da quattro cortine di
mura, pure merlate.
La base dello scudo è ornata da un nastro annodato al centro a
fiocco, in modo da formare due cocche con i relativi due lembi
svolazzanti verso il basso e appoggiati alla base di due ramoscelli
passanti ed incrociantisi nell'annodatura e salenti, a loro volta,
lungo i lati dello scudo. Quello alla destra dello scudo stesso
raffigura un ramoscello di alloro, quello alla sinistra, uno di
quercia.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato
dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali
sono vietati.
TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I - PARTECIPAZIONE
Art. 7
PARTECIPAZIONI
1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini
al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della
comunità, e pertanto:
a) assicura a tutti i cittadini il diritto all'informazione ed
all'accesso ai provvedimenti amministrativi (Regolamento);
b) garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti
relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche
soggettive;
c) valorizza le libere forme associative;
d) promuove gli organismi di partecipazione.
Art. 8
INFORMAZIONI DEI CITTADINI
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli
aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere
adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo
Pretorio, in luogo facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio
del Palazzo comunale e, su indicazione del Sindaco, in appositi
spazi a ciò destinati, situati in vie e piazze che dal Sindaco
medesimo, con proprio atto, saranno individuati.
3. L'affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale
dell'ausilio di un dipendente comunale e, su attestazioni di questi,
certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati
all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti ed associazioni
devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento,
deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni
altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
7. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli
atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati,
che gestiscono servizi pubblici.
8. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti
che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o
sottoposti a limiti di divulgazione.
9. La consultazione degli atti di cui al comma 7, deve avvenire
senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato,
nei termini stabiliti da apposito regolamento.
10. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che
ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta
per iscritto al Sindaco che deve comunicare le proprie determinazioni
in merito entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta
stessa.
11. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli
articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
12. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio
dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 9
ISTANZE
1. Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni
in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita
entro 30 giorni dall'interrogazione.
Art. 10
FORME E SOGGETTI DI PARTECIPAZIONE
1. Il Comune, per meglio tutelare e garantire gli interessi collettivi,
assicura la partecipazione di tutti i cittadini alle attività
politiche ed amministrative dell'Ente.
2. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa,
formati esclusivamente dal corpo elettorale, con il compito di
concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale,
all'approvazione dei piani commerciali e del traffico, nei modi
e nei termini stabiliti dal Regolamento.
3. Il Comune incentiva la partecipazione alla vita amministrativa
dell'Ente, favorendo l'attività di associazione e comitati operanti
sul proprio territorio, ai quali è consentito l'accesso libero
alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare
memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione
di programmi di intervento pubblico ed alla soluzione di problemi
amministrativi.
CAPO II - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Art. 11
CONSULTAZIONI
1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione
allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività
amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 12
PETIZIONI
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può
rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione
per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o
per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta
in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro dieci giorni,
la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi
presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone l'organo
competente deve pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamene
al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli
appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza
a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno duecento persone, ciascun
consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della
petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio
comunale, da convocarsi entro venti giorni.
Art. 13
PROPOSTE
1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore 200 avanzi
al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza
dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in
modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto
dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei
servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta
unitamente ai pareri dell'organo competente e ai gruppi presenti
in consiglio comunale entro venti giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare
le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento
della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate
negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre
firmatari della proposta.
Art. 14
REFERENDUM
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti
nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum
per l'abrogazione parziale o totale di atti amministrativi in tutte
le materie di esclusiva competenza comunale, fermo restando il disposto
del 2° comma del presente articolo.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali
e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali
o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto
un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla
potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata
comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono
stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità
di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la
loro validità e la proclamazione del risultato. La proposta
soggetta a referendum è approvata se ha ottenuto la maggioranza
assoluta dei votanti.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono
stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta
delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità
e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della
consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione del
risultato e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della
stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha
partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi
diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini
nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato
e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata
dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio
comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti
con essa.
10. Le consultazioni ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza
con operazioni elettorali comunali, provinciali, regionali e nazionali.
Art. 15
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE- TUTELA
1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive, il Comune,
nella persona del responsabile del settore del servizio interessato,
comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti.
2. L'avvio del procedimento deve essere comunicato anche a terzi
ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
3. Chiunque, portatore di interessi pubblici o privati, al quale
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di prendere
visione degli atti e documenti amministrativi, presentare memorie
scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ad atti normativi
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione,
né ai procedimenti tributari.
CAPO III - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art.16
LIBERE FORME ASSOCIATIVE
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti
sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate,
registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi
comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione
depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il
nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi
caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi
dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro
bilancio.
Art. 17
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del
suo rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è
in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta,
in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni
devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli
organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella
richiesta che, in ogni caso, non devono essere inferiori a dieci
giorni.
Art. 18
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti
politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività
associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni
di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture,
beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle
strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento,
in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni
di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito
albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della
collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in
natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito
rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
Art. 19
VOLONTARIATO
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento
della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità
della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce
in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui
bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie,
studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie
e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale
abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.
TITOLO III - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 20
OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa a princìpi
di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza,
di efficacia, di economicità e di semplicità nelle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili
dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati
nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto
e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini,
attua forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché
forme di cooperazione con altri Comuni, con la Regione e con la
Provincia.
Art. 21
SERVIZI PUBBLICI
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano
per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività
rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico
e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti
dalla legge.
Art. 22
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio
dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia quando le caratteristiche del servizio e la struttura
comunale lo rendano opportuno;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche
e di opportunità sociale;
c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla
natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti
pubblici e privati;
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente
capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge riserva
in via esclusiva al comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente,
ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi
dei principi e degli strumenti di diritto comune.
Art. 23
SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente
a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione
di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione
del comune, unitamente a quella di eventuali altri enti pubblici,
dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote e azioni
devono essere approvati dal consiglio e deve in ogni caso essere
garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi
di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica
competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali
considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli
di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci
in rappresentanza dell'ente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento
delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare
che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito
delle attività esercitate dalla società medesima.
Art. 24
CONVENZIONI
1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite
convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti
pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi
pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari
e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 25
CONSORZI
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri
enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo
le norme previste dalla legge e dal presente statuto.
2. A questo fine il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta
dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo,
unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio
della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno
essere pubblicati con le modalità degli atti deliberativi.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio
con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 26
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi
o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri
soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente
del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento,
promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare
il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità,
il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del
Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci
delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita
conferenza, la quale provvede, altresì, all'approvazione formale
dell'accordo stesso, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge
142/1990, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge 127/1997.
3. Qualora l'accordo di programma sia adottato con decreto del Presidente
della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici,
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio
comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO IV - ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art.27
ORGANI
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la
Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal
presente Statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico
e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale
rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di
Ufficiale del Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa
del comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti
del consiglio.
Art. 28
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola,
con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale
fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona
o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione
degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata
dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova
in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea
dal componente del consiglio o della giunta nominato dal Presidente,
di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute della giunta sono firmati dal presidente
, dall'assessore anziano e dal segretario, mentre quelli delle sedute
del consiglio sono firmati dal sindaco, dal consigliere anziano
e dal segretario.
CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 29
CONSIGLIO COMUNALE
1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, delibera
l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla
sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale spetta al
Sindaco.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento
del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite
dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi
ai princìpi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente
statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e
la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende
e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti
dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco
temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente
ai princìpi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare
imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione
degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento
e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di
sussidiarietà.
Art. 30
SEDUTE E CONVOCAZIONI
1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie,
straordinarie ed urgenti.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute
nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti
all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio
di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni
prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In
caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un
anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti
da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta
di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve
tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del
giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti
le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel
domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare
da dichiarazione del dipendente che ha provveduto alla consegna.
L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da
tenersi entro i termini previsti dal regolamento per il funzionamento
del consiglio comunale.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da
trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la
convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma
precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno
in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo
pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per
la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo
da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere
messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni
prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni
prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel
caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi casi previsti dal
regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le
elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci
giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi
entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso
del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale;
il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alle elezioni
e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
Art. 31
LINEE PROGRAMMATICHE
1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo
avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita
la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire
nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni,
gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi
emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio
comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione,
straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte
del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre
di ciascun anno. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare,
nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali
e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze
e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il sindaco
presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello
stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo
esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art.32
COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste
dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai princìpi,
ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente
Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Interpreta le norme statutarie e regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai princìpi di pubblicità,
trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento
e l'imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e
gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con
la programmazione provinciale, regionale statale e della Comunità
Montana di appartenenza.
Art. 33
COMMISSIONI
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno le Commissioni
permanenti.
2. La composizione di tali commissioni permanenti si ispira al criterio
proporzionale. Il regolamento per il funzionamento del consiglio
comunale prevede i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione
e le forme di pubblicità.
3. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni
temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta,
di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali,
con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi
funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita
ad un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
4. La deliberazione di istituzione, per entrambe le fattispecie
di commissione, dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio.
5. Le Commissioni permanenti, possono invitare a partecipare ai
propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti
di forze sociali, politiche ed economiche e singoli cittadini per
l'esame di specifici argomenti.
6. Le commissioni, oltre a svolgere un'attività preparatoria all'attività
amministrativa del C.C., possono convocare per apposite audizioni
i componenti dell'esecutivo comunale e, viceversa, questi ultimi
possono richiedere di essere ascoltati per rendere edotta la Commissione
dell'operato dell'Amministrazione.
7. Il Presidente viene eletto, a maggioranza, tra i Consiglieri
Comunali.
Art. 34
CONSIGLIERI COMUNALI
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono
regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità, alla
quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere
che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del
Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati
Consiglieri ai sensi dell'art.7 - comma 7 - della legge 25 marzo
1993 n.81.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate
al rispettivo Consiglio, devono essere immediatamente assunte al
protocollo generale nell'ordine temporale di presentazione. Esse
sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci.
Entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione, il Consiglio
deve procedere alla surroga dei dimissionari con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione così come risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti,
si debba procedere allo scioglimento del Consiglio nel caso di cessazione
dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti
separati, purchè contemporaneamente (nella stessa giornata) presentati
al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati,
non computando a tal fine il Sindaco.
4. Il seggio che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella
medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. (art.22 - comma
1 - Legge n.81/1993).
5. Nel caso di sospensione di un Consigliere, ai sensi dell'art,1
della Legge n.16/1992, il Consiglio, nella prima adunanza successiva
alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea
sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni
di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato,
dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine
con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza,
si fa luogo alla surroga, a norma del comma 4. (art.22 - comma 2
- Legge n.81/1993)
6. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute sia ordinarie
che straordinarie o di urgenza per tre volte consecutive senza giustificato
motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio
comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento
dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede
con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori,
entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di
ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina
e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative
presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 35
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa
e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono
disciplinati dal Regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti,
che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione
dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del
"giusto procedimento".
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio
comunale.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve
comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio
ed alla fine del mandato, la propria consistenza patrimoniale.
5. Nel caso di sospensione di un Consigliere, ai sensi dell'art.1
della Legge n.16/1992, il Consiglio, nella prima adunanza successiva
alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea
sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni
di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato,
dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha temine
con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza,
si fa luogo alla surroga, a norma del comma 4. (Art.22 - c.2 - L.
n.81/1993).
Art. 36
GRUPPI CONSILIARI
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, dandone comunicazione
al Segretario Comunale. Le modalità per l'elezione alla carica di
capigruppo sono regolate dal Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale. Ad ogni lista presente nel Consiglio è assegnato
un unico capogruppo.
2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le
relative attribuzioni.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto
all'ufficio protocollo del Comune.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente,
una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento
del proprio mandato.
5. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale
che verrà messo a disposizione dal Sindaco di volta in volta ed
a seguito di apposite richieste.
CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE
Art. 37
GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa,
collabora col sindaco al governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai princìpi della collegialità,
della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi
generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal
Consiglio Comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni
di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi
e i programmi da attuare e adottando gli atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. La Giunta Comunale viene nominata dal Sindaco con atto del suo
ufficio del quale deve essere data comunicazione al Consiglio nella
prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli
indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in
apposito documento gli indirizzi generali di governo.
5. La nomina ad assessore può essere revocata dal Sindaco, il quale
ne darà motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
Art. 38
CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI COMUNALI
1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica,
lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza
e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal comma 1, non possono
far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti,
i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
3. Il Sindaco e gli assessori restano in carica fino all'insediamento
dei successivi, in applicazione dell'8° comma dell'art.34 richiamato
dal 7° comma dell'art.37 della Legge 142/1990.
4. In caso di impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso
del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del
Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione
del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e, nelle more di tanto,
le funzioni del Sindaco vengono svolte dal Vicesindaco.
Art.39
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e
da quattro assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono
tuttavia essere nominati anche assessori esterni, nel numero massimo
di due, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso
di particolari competenza ed esperienza tecnica, amministrativa
o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio
e intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.
Art.40
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce
l'Ordine del Giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti
dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite
dalla Giunta stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art.41
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di
amministrazione e gestione a contenuto generale e ad alta discrezionalità,
nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati
da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva
del Consiglio Comunale.
Essa collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni
collegiali.
2. La Giunta Comunale svolge le funzioni di propria competenza con
provvedimenti deliberativi generali con i quale si indica lo scopo
e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno
attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze
gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta Comunale, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni
di governo:
a) propone al Consiglio Comunale i regolamenti;
b) approva programmi esecutivi, progetti definitivi ed esecutivi,
disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano
impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti
al Sindaco, al Segretario, al Direttore Generale
c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di
provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;
d) assume attività di iniziative, di impulso e di raccordo con gli
organi di partecipazione;
e) elabora e propone al Consiglio Comunale criteri per la determinazione
delle tariffe;
f) nomina commissioni esaminatrici delle selezioni pubbliche e riservate;
g) propone al Consiglio comunale criteri generali per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque
genere ad enti e persone;
h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto
ed approva transazioni;
j) fissa, di concerto con la Prefettura, la data di convocazione
dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale
per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del
procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei
mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando
non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro
organo;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva
la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio Comunale;
m) riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulle proprie attività
e sull'attuazione dei programmi.
n) procede all'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi;
o) adotta la delibera di revoca dell'incarico del Segretario Comunale
(art.15 - c.5 - D.P.R. 465/1997).
4) La Giunta comunale, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che
sorgessero fra gli Organi gestionali dell'Ente;
b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i
parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare
la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo
interno di gestione.
CAPO IV - IL SINDACO
Art.42
SINDACO
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune;
rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio;
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla
esecuzione degli atti. Egli è eletto direttamente dai cittadini
secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì
i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico
e le cause di cessazione dalla carica.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto
e dai Regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle
funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate,
gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati
nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi
con le esigenze complessive e generali degli utenti.
4. In caso di inosservanza agli obblighi di convocazione del Consiglio,
previa diffida, provvede il Prefetto.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco
provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
6. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro
quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini
di scadenza del precedente incarico.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge,
dal presente Statuto e dal Regolamento degli uffici e dei servizi.
8. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento,
il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla.
10. Adotta il provvedimento di revoca del Segretario, in esecuzione
alla delibera della Giunta.
11. Spettano al Sindaco le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale
ed agli istituti contrattuali connessi del Segretario e del Direttore
Generale con l'Ente Locale.
12. Non prima di sessanta giorni e non oltre 120 giorni dalla data
di insediamento, previa comunicazione al Segretario titolare, esercita
il potere di nomina del Segretario, chiedendo l'assegnazione del
nuovo al competente Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con
le modalità dell'art.15 del D.P.R. 465/1997.
13. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende
alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi
comunali, impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili
degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali,
nonché sull'esecuzione degli atti.
14. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza
e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali
ed esecutive.
Art. 43
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare
le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri
ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare
il sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune
nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma
con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio
comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della
legge 142/90;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce
e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna, in base a esigenze effettive e verificabili, secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dall'art.51 della legge 8 giugno
1990 n.142, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal
presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi.
Art.44
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce
direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e
gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti,
documenti e informazioni presso le istituzioni e le società per
azioni , appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali
delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove,
direttamente o avvalendosi del segretario comunale, o di altro funzionario
cui conferisce apposito incarico, le verifiche amministrative sull'intera
attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che
uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano
le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e
in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art.45
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del
consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede
alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei
consiglieri,
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli
organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti,
nei limiti previsti dalla legge;
c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione
e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio
in quanto di competenza consiliare.
Art. 46
VICESINDACO
1. Il vicesindaco, nominato tale dal sindaco, è l'assessore che
ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco,
in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri,
deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla
legge, nonché pubblicata all'albo pretorio.
Art.47
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO
1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano
irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso
tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale
nomina di un commissario.
Art.48
MOZIONE DI SFIDUCIA
1. Il voto del Consiglio Comunale, se contrario ad una proposta
del Sindaco o della Giunta, non comporta la dimissione degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve
essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri
assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni
e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene
approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina
di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
TITOLO V - ATTIVITA' REGOLAMENTARE
Art.49
ATTIVITA' REGOLAMENTARI
1. Il presente Statuto è costruito su norme essenziali e princìpi
forti; esso prevede attribuzioni, scopi e funzioni senza addentrarsi
nelle procedure e demandando a successivi atti, in particolare ai
regolamenti, le norme di dettaglio, le modalità e le regole di esercizio
delle diverse attribuzioni e funzioni.
Art.50
REGOLAMENTI
1. Il C.C. adotta con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
al Comune i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto,
del quale formeranno parte integrante.
2. I Regolamenti, prima della loro adozione, dovranno essere depositati,
per almeno TRENTA giorni consecutivi per le osservazioni da formularsi
da parte di chiunque vi abbia interesse e saranno pubblicizzati
nei modi e con le forme di legge.
Art.51
ACCENSIONE DEI MUTUI
1. Il Comune può fare ricorso all'indebitamento esclusivamente nelle
forme previste dalle leggi vigenti e per la realizzazione degli
investimenti. Può ricorrere a mutui passivi per il finanziamento
dei debiti fuori bilancio, ex art.37 D.L.vo 77/1995 e per le altre
destinazioni di legge. Le entrate hanno destinazioni vincolate.
La delibera consiliare di ricorso all'indebitamento è possibile
solo se sussistono le condizioni di cui all'art.47 del D.L.vo 77/1995.
2. Il Comune può contrarre mutui nel rispetto dei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato in materia di finanza locale.
Art.52
CONTRATTI
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:
a) scelta del contraente: come stabilito dalle leggi vigenti in
materia, i contratti dei Comuni riguardanti alienazioni, locazioni,
acquisti, somministrazioni ed appalti di opere devono essere preceduti,
di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con
le forme stabilite per i contratti dello Stato;
b) il fine che con il contratto si intende perseguire;
c) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa
della CEE, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico
italiano.
TITOLO VI - DEL DIFENSORE CIVICO
Art.53
DIFENSORE CIVICO
1. Per assicurare la massima trasparenza all'azione amministrativa
dell'Ente, viene istituito l'Ufficio del Difensore Civico, con delibera
del C.C., il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità
e del buon andamento della P.A., segnalando al Sindaco, e su istanza
dei cittadini e di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni,
le carenze ed i ritardi dell'Aministrazione nei confronti dei cittadini.
Ove, nel termine di 60 giorni, il Sindaco non provveda, il Difensore
Civico ne informa i Capigruppo Consiliari.
2. Il Difensore Civico è nominato dal C.C. a maggioranza qualificata
(con le stesse disposizioni dello Statuto) dei propri membri; dura
in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta.
Può essere revocato da parte del C.C. con le stesse modalità di
nomina di cui al precedente comma.
Può essere nominato Difensore Civico chi possiede, oltre a sani
requisiti morali e professionali, i requisiti per la elezione a
Consigliere Comunale, che abbia un'età tra i 25 ed i 70 anni e,
comunque, non è iscritto a nessun partito o gruppo politico.
3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza
gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.
4. Il Difensore Civico ha libero accesso a tutti gli Uffici Comunali
ed alle pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato, potendo
altresì usufruire dei mezzi e del personale del Comune.
5. Il Difensore Civico è incompatibile con gli incarichi politico-amministrativi
pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi Ente; si applicano
nei suoi confronti le incompatibilità previste dalla Legge per i
componenti il C.C. che lo elegge.
6. Il Difensore Civico è funzionario onorario.
7. Il Difensore Civico, entro il 28/2 di ogni anno, deve presentare
una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente
e le proprie eventuali proposte per la rimozione di abusi, disfunzioni
e carenze.
8. La relazione viene pubblicizzata e copia ne viene inviata a tutti
i componenti del C.C.
TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA' - GESTIONE ECONOMICA
CAPO I - FINANZA
Art.54
ORDINAMENTO
1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge,
nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì
titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte,
delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 55
ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE
1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte
proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali,
tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti
regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse
per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi
pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano
i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità
ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi
pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce,
sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse
e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva
dei soggetti passivi secondo i princìpi di progressività stabiliti
dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare
le categorie più deboli della popolazione.
Art. 56
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
1. Tutti i beni comunali, siano essi demaniali che patrimoniali,
l'inventario ed il servizio economale, sono disciplinati da appositi
regolamenti.
2. I beni facenti parte del demanio e del patrimonio del Comune
devono essere rilevati e gestiti con un sistema coordinato di contabilità
patrimoniale.
3. A tal fine devono essere iscritti, in apposito libro inventario,
tenuto e curato dall'Ufficio di Ragioneria, diviso in sezioni relative
ai beni mobili ed immobili ed articolato tra beni fruttiferi ed
infruttiferi.
4. L'inventario dà atto del momento di acquisizione del bene, descrive
la sua consistenza, indica il valore venale al momento dell'acquisizione
e la destinazione.
5. L'inventario è aggiornato annualmente.
6. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non
destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto;
i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui
tariffa è determinata dalla giunta comunale.
7. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni,
riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio,
debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione
di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella
realizzazione di opere pubbliche.
Art. 57
BILANCIO COMUNALE
1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello
stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio
annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato
dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento,
osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità,
pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere
redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi
ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il
visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria
da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione
del visto rende esecutivo l'atto adottato.
Art. 58
RENDICONTO DELLA GESTIONE
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria
ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del
bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30
giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa
con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai
costi sostenuti, la relazione del collegio dei revisori dei conti
nonché l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anni
di provenienza.
Art.59
REVISORE DEI CONTI
1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i
criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente,
dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è
revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi
che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione
di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita
relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare
del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime
rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione
dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie
ai doveri con diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Il Consiglio comunale può affidare al revisore dei conti ulteriori
funzioni incluse quelle attinenti alla materia tributaria e di contenzioso
tributario.
CAPO II - TESORERIA
Art.60
SERVIZIO DI TESORERIA
1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria, che provvede:
a) alle riscossioni di tutte le entrate di pertinenza comunale versate
dai debitori in base a reversali di incasso e tributi riscuotibili
dal concessionario del servizio e/o dal Tesoriere;
b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento
nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
CAPO III - CONTABILITA'
Art.61
CONTABILITA'
1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale,
dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi
corrispondente entrata con vincolo di destinazione, attribuiti ai
singoli centri di costo.
Art. 62
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati
a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare
la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio
agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in
un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene
rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per
gli eventuali provvedimenti di competenza.
TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE
CAPO I - IL SEGRETARIO COMUNALE
Art.63
SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende
funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni
con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario
comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario
comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite
dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune,
ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 64
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del
consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio
e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco,
a quelle esterne; egli, su richiesta , formula pareri ed esprime
valutazioni in ordine tecnico-giuridico al consiglio, agli assessori
e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di
trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo
eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione
delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni
del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte
di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali
l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio,
e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse
dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli
dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal sindaco.
Art.65
SEGRETARIO COMUNALE - ATTRIBUZIONI GESTIONALI
1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione
non rientranti nella sfera di competenza dei responsabili dei servizi,
anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative
e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi
elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità
tecnica.
2. In particolare, il Segretario adotta i seguenti atti:
a) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali
messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione
degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
b) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione
di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti
e necessari per la esecuzione delle deliberazioni.
Art. 66
VICESEGRETARIO COMUNALE
1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può
prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo
nei casi di vacanza, assenza od impedimento.
CAPO II - ATTIVITA' DEGLI UFFICI
Art.67
PARERI
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla G.C. ed al
C.C. che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il
parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione
di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
2. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
3. I soggetti che esprimono i pareri sulle proposte di deliberazione
sono responsabili degli stessi in via amministrativa e contabile.
CAPO III - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI
ART. 68
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per
obiettivi e deve essere informata ai seguenti princìpi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per
progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali
di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun
elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito
di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione
del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale
e della massima collaborazione tra gli uffici..
Art.69
STRUTTURA DEGLI UFFICI
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica
del personale e, in conformità alle norme del presente statuto,
l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione
tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale,
al sindaco ed alla giunta e funzione di gestione amministrativa
attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia,
trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità
di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria
azione amministrativa ai servizi offerti, verificandone la rispondenza
ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per
il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art.70
REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI
1. Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione
ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni
e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti
reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi
di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo,
intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi
e finalità dell'azione amministrativa in ciascun servizio e di verificarne
il conseguimento; ai responsabili dei servizi spetta, ai fini del
perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire,
congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi
e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi
di professionalità e responsabilità.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina
le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento
e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni
di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica
e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti
sindacali.
4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua
forme e modalità di gestione della tecno-struttura comunale.
Art.71
DIRETTORE GENERALE
1. Il Sindaco può procedere alla nomina di un Direttore Generale,
al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato,
previa stipula di convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate
raggiungono i 15.000 abitanti.
2. In questo caso il Direttore Generale dovrà provvedere anche alla
gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
3. Nel caso che non vengano stipulate le convenzioni ed in ogni
altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato,
le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario:
Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale,
il Sindaco disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto
dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario
ed il Direttore Generale.
4. Il Direttore Generale deve provvedere ad attuare gli indirizzi
e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo
le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione
dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Ad esso compete la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi
previsti dalla lett.a) comma 2°, art.40 D.L.vo 77/95, nonché la
proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art.11 del
D.L. 77/1995.
A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle
funzioni loro assegnate, i responsabili degli uffici e dei servizi,
ad eccezione del Segretario Comunale.
Art. 72
REVOCA DEL DIRETTORE GENERALE
1. Il mancato raggiungimento di risultati indicati e stabiliti dall'Amministrazione,
compatibilmente con le risorse ed i mezzi a disposizione, comporta
la revoca del Direttore Generale.
Art.73
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi
a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario
e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire
l'attivita' dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere
gli obbiettivi indicati dal sindaco e dalla giunta comunale.
Art.74
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Fatta salva l'applicazione del comma 68 - lett. C), dell'art.17
della legge 15 maggio 1997, n.127, possono essere attribuiti, a
seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli
uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e
lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.
2. Ai medesimi possono essere attribuiti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dagli organi politici, tra i quali, in particolare, secondo
le modalità stabilite dallo statuto o dal regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il
cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto di criteri determinati dalla legge,
dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento
e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri
di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia
di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione
di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o,
in base a questi, delegati dal sindaco.
3. I responsabili degli uffici o dei servizi possono delegare le
funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo
completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti
loro assegnati.
4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici o dei servizi
ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti,
impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto
espletamento.
5. Con proprio provvedimento il Sindaco può attribuire funzioni
dirigenziali alle figure apicali ai sensi dell'art. 51 - comma 3
bis - della legge 142/1990, come modificato dall'art. 2 -comma 13
- della legge 10.6.1998, n. 191.
TITOLO IX - DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.75
DELIBERA DELLO STATUTO
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.
Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% del corpo elettorale
o di 1/5 dei Consiglieri assegnati per proporre modificazioni allo
Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli.
3. Le proposte di modifiche sono valutate da apposita commissione
nominata dal Consiglio Comunale secondo una norma regolamentare
e sono sottoposte all'esame del Consiglio comunale entro 120 giorni
dalla loro presentazione.
4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla
data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne
consentono l'effettiva conoscibilità.
Art.76
NORME TRANSITORIE E FINALI
1. La revisione e l'abrogazione del presente Statuto hanno luogo
con le procedure previste dall'art.4 della legge 142/1990.
2. Nessuna iniziativa per la revisione e l'abrogazione dello Statuto
può essere rinnovata se non sia trascorso un anno dall'entrata in
vigore dello Statuto e dall'ultima modifica, salvo i casi di modifiche
legislative.
3. Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal C.C. non
può essere rinnovata se non sia trascorso un anno dalla reiezione.
4. L'abrogazione dello Statuto è disposta solo dopo l'adozione di
un nuovo Statuto.
Art.77
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
2. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello
Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.
3. Il Sindaco, successivamente, provvede a darne idonea divulgazione.
4. Il Consiglio Comunale approva entro un anno dall'entrata in vigore
del presente Statuto, i regolamenti in esso previsti. Fino all'adozione
dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal
Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili
con la legge e lo Statuto.

