Regolamento TOSAP
CAPO I CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
Art.2 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE
Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.
Art.3 RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED ARRE PUBBLICHE
Chiunque intenda, in qualunque modo o per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra, deve farne domanda all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere: - le generalità e domicilio del richiedente; - il motivo ed oggetto dell'occupazione; - la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta; - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante ai negozi stessi per l'esposizione della loro merce.
Art.4 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della legge 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dalla su richiamata legge 241/1990. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.
Art.5 CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono determinate dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione comunale per l'assegnazione dei posteggi. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione. In tutti i casi esse vengono accordate: a) senza pregiudizio dei diritti di terzi; b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione; c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni; d) a termine, per la durata massima di anni 19. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
Art.6 PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI
L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dalla Amministrazione comunale. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata. Le aree per lo stazionamento delle autovetture da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.
Art. 7 DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE
Il Sindaco può sospendere temporaneamente la concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.
Art. 8 DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi: 1 - mancato pagamento per due anni consecutivi della tassa per l'occupazione del suolo pubblico; 2 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento; 3 - la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.
Art. 9 REVOCA DELLA CONCESSIONE
E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per: 1 - sopravvenute ragioni di pubblico interesse od ordine pubblico; 2 - quando il concessionario o i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza od arrechino disturbo alla pubblica quiete; 3 - quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale; 4 - quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
Art. 10 RINNOVO DELLE CONCESSIONI
Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 60 giorni prima della scadenza.
Art. 11 OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI
Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione allo interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.
CAPO II TASSA PER L'OCCUPAZIONE
Art. 12 DISPOSIZIONI GENERALI
1 - Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. 2 - Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 3 - Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. 4 - Non sono soggette a tassazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, della Regione e della Provincia.
Art.13 GRADUAZIONE DELLA TASSA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE
La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue (delibera di Consiglio Comunale n. 127 del 28/12/1991):
- Strade, spazi ed are pubbliche di 1^ categoria: via P. Caruso (dai civici 46 - 49) - piazza A. Moro - piazza Umberto I - corso V. Emanuele III - piazza Plebiscito - via Cap. L. Lapalorcia - piazza A. Gramsci - piazza G. Matteotti - via Ten. C. Marrese (sino all'altezza del civico 52) - corso P. di Piemonte (sino all'altezza dei civici 53 e 74);
- Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria: strade direttamente collegate alle vie sopra indicate oltre al prosieguo di corso P. di Piemonte e via Ten. C. Marrese - via P. Caruso (sino ai civici 44 e 47);
- Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^ categoria: tutte le altre strade del centro abitato, della zona periferica e rurale.
Art.14 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA
La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati (1.000 mq.) sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq. del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.
Art.15 MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI
La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. I vasi delle piante, le balaustre od ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore. Sono considerate in angolo le occupazioni sino ai 4 metri di distanza dal crocevia o dallo sbocco. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
Art.16 TARIFFE
Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione adottata dalla Giunta comunale ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente Regolamento. Modifiche e/o conferme delle stesse dovranno essere adottate dallo stesso Organo entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario. Se la delibera non è adottata entro detto termine si applicano le tariffe minime in vigore. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alle ore di effettiva occupazione e alla loro durata in giorni. Per le occupazioni di durata superiore a 15 (quindici) giorni la tariffa è ridotta nella misura del 20 per cento. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente Regolamento.
Art.17 MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI
Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa: a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta al 70 per cento; b) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 20 per cento; c) per i passi carrabili di accesso ad impianto per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 50 per cento; d) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta del 50 per cento; e) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 40 per cento, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante; f) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è aumentata del 30 per cento; g) per i passi carrabili individuati dall'art. 44, 4° comma, del D. Lgs. 507/1993 la tariffa è ridotta al 50 per cento; h) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
Art.18 ESENZIONI
Per le esenzioni del pagamento della tassa si applicano le disposizioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 507/1993; sono altresì esentate le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricole nella parte del territorio comunale classificate montane e le occupazioni permanenti a mezzo passo carrabile non più utilizzate come tali e per le quali, tecnicamente, non si può far ricorso al ripristino dello stato dei luoghi. Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati (10 mq.)
Art.19 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, in carta legale, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso. Entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni nelle occupazioni deve essere presentata nuova denuncia entro 30 giorni con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento. Per le solo occupazioni permanenti di suolo realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi con cavi, condutture o con qualsiasi altro manufatto le variazioni delle utenze dovranno essere effettuate entro il mese di aprile dell'anno successivo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di aprile. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto della Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.
Art. 20 ACCERTAMENTO, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTVA DELLA TASSA
Il responsabile della gestione del tributo provvedere ad accertare eventuali omissione o parziale versamento della tassa entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si riferisce l'imposizione; notifica al contribuente il motivato avviso di accertamento con la liquidazione della tassa o maggiore tassa dovuta, delle sanzioni, degli interessi (nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto) e delle spese di notifica. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate vengono applicati gli interessi del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito versamento. La riscossione coattiva delle somme dovute e non versate alle debite scadenze avviene mediante il sistema dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, con l'aggravio delle ulteriori spese e delle indennità di mora nella misura dello zero virgola cinquanta per cento (0,50%) per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni decorrenti dalla data di notificazione degli avvisi.
Art. 21 SANZIONI
Per quanto concerne l'irrogazione delle sanzioni si fa espresso rinvio allo specifico regolamento comunale. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazioni senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 22 CONTENZIOSO
Contro l'avviso di accertamento e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Contro l'emissione dell'ingiunzione di pagamento può essere proposto opposizione secondo le norme contenute nel R.D. n. 639/1910.
Art. 23 FUNZIONARIO RESPONSABILE
Con provvedimento del Sindaco è designato un responsabile della gestione del tributo cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa; il predetto responsabile sottoscrive le concessioni, le richieste, gli avvisi e i provvedimenti; appone il visto di esecutività sulle ingiunzioni di pagamento per la riscossione coattiva e dispone i rimborsi.
Art. 24 (ex 22) NORME FINALI
Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 216 del 16/7/1962 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.
Art. 25 (ex 23) ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione. Le successive variazioni entrano in vigore dall'anno solare successivo a quelle di adozione, salvo diversamente disposto da disposizioni legislative.
Art. 26 FORMALITA'
Le deliberazioni di variazione del presente Regolamento vengono inviate al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - per il controllo di legittimità entro 30 giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata con avviso di ritorno; mentre per la richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale alla Direzione Regionale della Puglia - agenzia delle Entrate di Bari. Le stesse formalità vengono seguite per le deliberazioni relative alle tariffe.
ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA
T A R I F F E
OCCUPAZIONI PERMANENTI
A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico. - Per ogni metro quadrato e per anno:
Categoria prima ............. £. 46.800
Categoria seconda ........... £. 41.400
Categoria terza ............. £. 38.600
B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostan- ti e soprastanti il suolo. - Per ogni metro quadrato e per anno: (riduzione del 30%)
Categoria prima ............. £. 32.800
Categoria seconda ........... £. 28.900
Categoria terza ............. £. 27.000
C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettan- ti direttamente sul suolo pubblico. - Per ogni metro quadrato e per anno: (riduzione del 70%)
Categoria prima ............. £. 14.000
Categoria seconda ........... £. 12.400
Categoria terza ............. £. 11.600
D) Occupazioni con passi carrabili. - Per ogni metro quadrato e per anno: (riduzione del 50%)
Categoria prima ............. £. 23.400
Categoria seconda ........... £. 20.700
Categoria terza ............. £. 19.300
E) Occupazioni con passo carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti. - Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%) Categoria prima ............. £. 23.400
Categoria seconda ........... £. 20.700
Categoria terza ............. £. 19.300
F) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A; mentre ad uso privato la tariffa è aumentata del 30%
G) Occupazione permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di una tassa annua determinata dal numero delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente per la misura unitaria di L. 1.500 ad utenza. Comunque, l'importo annuo da versare non può essere inferiore a L. 1.000.000
H) Occupazioni permanenti da parte di privati del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi o impianti in genere. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte in esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare per ogni km. Lineare o frazione e per anno: Categoria prima
L. 412.500
Categoria seconda
L. 357.500
Categoria terza
L. 330.000
I) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. - Per ogni apparecchio e per anno:
Centro abitato .............. £. 27.500
Zona limitrofa .............. £. 20.700
Sobborghi e zone periferiche £. 13.800
L) Distributori di carburante: occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: - Per ogni distributore e per anno:
Centro abitato ............. £. 82.500
Zona limitrofa ............. £. 68.800
Sobborghi e zone periferiche £. 41.200
(La tassa è applicata per i distributori, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alla tariffe normali.
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico. - Tariffa giornaliera per mq.:
Categoria prima ............. £. 3.470
Categoria seconda ........... £. 2.750
Categoria terza ............. £. 2.480
In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata: - superiore a 15 giorni - riduzione del 20%:
Categoria prima ............. £. 2.750
Categoria seconda ........... £. 2.200
Categoria terza ............. £. 1.980
La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%:
Categoria prima ............. £. 1.760
Categoria seconda ........... £. 1.380
Categoria terza ............. £. 1.270
B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. - Tariffa giornaliera per mq.(rid/ne del 50%):
Categoria prima ............. £. 1.760
Categoria seconda ........... £. 1.380
Categoria terza ............. £. 1.270
C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata dalla lettera A) ridotta del 70%:
D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui a precedenti punti sono ridotte del 50%
E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%
F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50% Le occupazioni in parola effettuate nello ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) aumentata del 30%
H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%
I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive ve, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%
L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/1993, la tassa è determinata in misura forfetaria come segue:
- a) fino a un km. lineare e di durata non superiore a giorni 30 .............. £. 16.500
- b) oltre un km. lineare e di durata non superiore a giorni 30 (+50% lett. A) £. 24.750
Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai giorni 30 la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
- a) fino a 90 giorni .................. + 30%
- b) oltre i 90 gg. e fino a 180 giorni + 50%
- c) di durata superiore a 180 giorni .. + 100%
Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

