Regolamento ICI
Variato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/03/2003 Delibera n. 9
Il presente regolamento, adottato in attuazione degli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina le modalità di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ed integra la specifica disciplina legislativa in materia.
TITOLO I
IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA
ART. 1 - Presupposto dell'imposta
Presupposto dell’imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati,
di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune
di Candela, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla
cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
ART. 2 - Definizione di fabbricato
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di una autonoma e
distinta rendita. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta
a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
ART. 3 - Definizione di area fabbricabile
Per area fabbricabile si intende l’area che risulti utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti
nel Comune durante il periodo d’imposta. L’ufficio tecnico comunale, su
richiesta del contribuente, attesta se un’area è fabbricabile. L’attestazione
rilasciata indica anche il valore dello stesso ed è esente da diritti.
Sono altresì considerate edificabili:
a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i
regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d’imposta, che però – in quanto
siano limitrofe ad altre aree inedificate – si dimostrino idonee ad essere
incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
b) le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo
edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di
presenza e di utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi
pubblici e altre opere a rete, mostrino attitudine all’edificazione, indipendentemente
dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione
dallo strumento urbanistico;
c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che
risultano dalla demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad
interventi di recupero edilizio a norma dell’art. 31, comma 1, lett. c),
d) ed e). della legge 5 agosto 1978, n. 457;
d) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di
edificazione secondo i criteri previsti dall’art. 5/bis del decreto legge
11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell’indennità di espropriazione per
pubblica utilità.
Non sono considerate edificabili:
a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dal precedente articolo
2, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
c) i terreni sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, nonché alla trasformazione
o all’alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio
normale dell’agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da
persone fisiche esercenti l’attività di coltivatori diretti o di imprenditori
agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunale previsti dall’art.
11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo
dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L’iscrizione nei
predetti elenchi ha effetto per l’intero periodo d’imposta. La cancellazione
ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. La natura di
area fabbricabile acquisita da un terreno, a seguito di adozione da parte
del Comune di piani urbanistici comunali (P.R.G. - P.I.P. - P.D.F. - P.L.,
ecc.), va comunicata al proprietario del terreno per farne conoscere la
tassabilità dello stesso. Detta comunicazione va effettuata a mezzo del
servizio postale.
ART. 4 - Definizione di terreno agricolo
Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività
diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura,
all’allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all’alienazione
dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
TITOLO II
SOGGETTI DELL'IMPOSTA
ART. 5 - Soggetti passivi
Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili
di cui al precedente art.1 ovvero il titolare del diritto di usufrutto,
uso o abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se residenti
nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa
o non vi esercitano l’attività. Soggetti passivi dell’imposta sono anche
i concessionari di aree demaniali. Per gli immobili concessi in locazione
finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili
nel gruppo “D”, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese
e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualifica di possesso
passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel
corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
ART. 6 - Soggetto attivo
Soggetto attivo dell’imposta è il Comune in cui insiste, interamente
o prevalentemente la superficie dell’immobile oggetto di imposizione,
ne cura la riscossione, la liquidazione e l’accertamento.
La prevalenza viene intesa per una quota parte superiore al 50 per cento
della superficie dell’immobile.
Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera
soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risulta ubicato
l’immobile al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si
riferisce.
TITOLO III
BASE IMPONIBILE
ART. 7 - Base imponibile
La base imponibile dell’imposta è il valore degli
immobili di cui all’art. 1, come determinato a norma di questo titolo.
ART. 8 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che
risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti
al 1° gennaio dell’anno di imposizione, aumentati del 5 per cento, i seguenti
moltiplicatori:
- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi
e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati inscritti in categoria catastale A/10 (uffici
e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione specifica);
- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categoria catastali
A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi)
e C (non inclusi quelli di categoria C/1).
ART. 9 - Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico
Per gli immobili di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art.
3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base
imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale,
determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo relativa alle
abitazioni di categoria “A/4 – cl. 1”, il moltiplicatore 100.
ART. 10 - Base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo
catastale D
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti
in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati,
fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, il valore è determinato, dalla data di inizio di ciascun anno
solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall’ammontare
che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote d’ammortamento,
ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti
annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.
In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire
la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle
Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore
del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo
gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è
stata annotata negli atti catastali.
In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle
scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
ART. 11 - Base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto
Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel presente titolo,
non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute
variazioni permanenti ovvero, diversamente utilizzati dalle risultanze catastali,
anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono
sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento
alla rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.
Stessa procedura del comma precedente seguono i fabbricati rurali di proprietà
di persone fisiche prive della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore
agricolo, così come individuati nell’art. 15 del presente regolamento; come
pure i fabbricati rurali di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori
agricoli ceduti in locazione a persone prive delle qualifiche in argomento.
Detti fabbricati se accatastati entro il 31 dicembre 2001 non verranno sottoposti
all’attività di controllo di cui al successivo Titolo VIII, sempreché versino
nel corrente anno l’imposta dovuta, anche per gli anni pregressi, e inviino
la comunicazione prevista dall’art. 25.
ART. 12 - Base imponibile delle aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale
in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo
alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla
destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati
sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
ART. 13 - Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione
di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1,
lett. c), d) ed e), della legge 457/1978, la base imponibile è costituita
dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga
a quanto stabilito nell’art. 3, senza computare il valore del fabbricato
in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data
in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
ART. 14 - Base imponibile dei terreni agricoli
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta
applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente
al 1° gennaio dell’anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un
moltiplicatore pari a 75.
ART. 15 - Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori
I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti
l’attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale,
iscritti negli elenchi comunali S.C.A.U. e soggetti al pagamento dei relativi
contributi previdenziali, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte
di valore eccedente euro 25.823,00 e con le seguenti riduzioni:
- del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente
i predetti 25.823,00 di euro e fino a 61.975,00 di euro;
- del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.975,00
di euro e sino a 103,292,00 di euro;
- del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.292,00
di euro e fino a 129.115,00 di euro. Agli effetti di cui al comma 1 si assume
il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se
ubicati sul territorio di più comuni; l’importo della detrazione e quelli
sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti
proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo
dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote
di possesso.
TITOLO IV
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA
ART. 16 - Determinazione delle aliquote
L’aliquota è stabilita dalla Giunta comunale, con deliberazione
da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione,
con effetto per lo stesso esercizio finanziario. Se la delibera non è adottata
entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille.
ART. 17 - Diversificazione tariffaria
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille,
né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro
tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni,
o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie
degli enti senza scopo di lucro. L'adozione dell'aliquota al 7 per mille
può essere deliberata solo per straordinarie esigenze di bilancio.
La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata
anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare
disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio comunale.
Una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille può essere
deliberata in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune,
per l'unità direttamente adibita ad abitazione principale, nonché
per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi
come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto
sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
L'aliquota, inoltre, può essere stabilita del 4 per mille, per un
periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati
per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo
o prevalente dell'attività la costruzione e l 'alienazione di immobili.
Una aliquota agevolata inferiore al 4 per mille può essere deliberata
solo a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di
unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati
nel centro storico, ovvero volti all'utilizzo di sottotetti. Detta aliquota
è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di
detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
La deliberazione di determinazione delle aliquote è pubblicata per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, mediante invio al Ministero
delle Finanze.
ART. 18 - Determinazione dell'imposta
L'imposta è determinata applicando alla base imponibile
le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.
TITOLO V
ABITAZIONE PRINCIPALE E DETRAZIONE
ART. 19 - Abitazione principale
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale,
e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze
anagrafiche.
ART. 20 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
Sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case
popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che
non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o
di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato,
a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale,
ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto
reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione
principale. Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte
in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (rimesse ed
autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene
ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione
principale.
Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità
immobiliari concesse in uso gratuito, rilevabile da scrittura privata e
da risultanze anagrafiche:
a) ai parenti in linea retta (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli);
b) al coniuge, ancorché separato o divorziato.
ART. 21 - Detrazione per l'abitazione principale
Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, Euro 104,00= rapportate al periodo dell’anno durante il quale
si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita da abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Con la deliberazione di cui all’art. 16 del presente regolamento, la detrazione
di cui al comma precedente può essere elevata fino a Euro 258,30=, nel rispetto
degli equilibri di bilancio.
L’importo della detrazione può essere elevato anche oltre 258,30 euro, e
fino a concorrenza dell’intera imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l’aliquota
per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può
essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
Le facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3
può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti
in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con
deliberazione del Consiglio comunale.
La presente detrazione non va applicata per i casi previsti dal comma 2
del precedente art. 20.
TITOLO VI
RIDUZIONI ED ESENZIONI
ART. 22 - Riduzioni per i fabbricati inagibili
L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione.
In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità
o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, cui va allegata idonea documentazione.
La riduzione va applicata dalla data di presentazione della dichiarazione.
L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata
a conoscenza del Comune con la comunicazione di cui all'art. 25 del presente
regolamento. La mancata comunicazione comporta il recupero dell'imposta
dalla data di presentazione della dichiarazione.
ART. 23 - Riduzioni per i fabbricati fatiscenti
(abrogato)
ART. 24 - Esenzioni
Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai
Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
aziende sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome
di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali
da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché
compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e
loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indici negli artt.
13, 14, 15, 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929
e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali
per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito
dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati
al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti
direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli, in ordine alla circolare del Ministero delle Finanze
del 14 giugno 1993, n. 9, emanata ai sensi dell'art. 7, lett. h), della
legge 504/1992;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett.
c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo
svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio
1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed
a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti
dall'ente non commerciale utilizzatore.
L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte.
TITOLO VII
COMUNICAZIONI, VERSAMENTI E RISCOSSIONI
ART. 25 - Comunicazioni
Entro il mese di dicembre dell’anno successivo i contribuenti devono
comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi
agli immobili soggetti al tributo e le cause che hanno determinato il diritto
ad una riduzione, ad un’esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare.
L’unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali
ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana,
attraverso l’indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l’interno.
Le variazioni possono essere effettuate col modello allegato al presente
regolamento. Su proposta del responsabile della gestione del tributo, la
Giunta municipale approva un nuovo modello per le relative comunicazioni,
ma sono valide anche le comunicazioni redatte senza l’impiego del modello,
sempre che contengano tutti i dati necessari.
Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono
essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero
presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata
sottoscrizione della comunicazione, il predetto responsabile invita l’interessato
a regolarizzarla, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni.
Se l’interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione
è considerata nulla a tutti gli effetti.
Le comunicazioni hanno effetto anche per gli anni successivi sempreché non
si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua
un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Il responsabile della gestione del tributo ricorda alla cittadinanza l’esecuzione
dell’adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere
almeno quindici giorni prima e, eventualmente, con altre forme di informazione.
ART. 26 - Immobili appartenenti a più soggetti passivi
Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti
reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari
libera gli altri. Per gli immobili indicati nell’art. 1117, n. 2) del codice
civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una
autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall’amministratore
del condominio. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione
coatta amministrativa la comunicazione deve essere presentata entro il termine
del versamento.
ART. 27 - Versamenti
L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente
alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a
tal fine il mese è considerato tale quando il possesso si è protratto per
almeno sedici giorni. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma
imposizione tributaria.
I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento
dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due
rate delle quali la prima, nel mese di giugno pari al 50 per cento dell’imposta
dovuta per l’anno precedente, la seconda, a saldo dell’imposta dovuta per
l’intero anno, entro il 20 dicembre. I predetti soggetti, tuttavia, possono
versare in un’unica soluzione l’imposta dovuta per l’intero anno, entro
il termine di scadenza della prima rata.
Il versamento dell’intera imposta effettuato da un contitolare del diritto
reale su un immobile solleva gli altri dagli obblighi dell’imposta. Al versamento
deve seguire la prevista comunicazione di cui al precedente art. 25.
Il versamento dell’imposta è effettuato dall’amministratore del condominio
o della comunione qualora sui beni immobili sono costituiti diritti di godimento
a tempo parziale, così come individuato dall’art. 1 – c. 1 – del D.Lgs.
427/1998.
Il versamento dell’imposta non deve essere eseguito quando risulta inferiore
a Euro 16,52=.
ART. 28 - Riscossioni
L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al Comune
su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere comunale ovvero
direttamente alla Tesoreria comunale a mezzo degli appositi bollettini ministeriali
o tramite modello F24, con arrotondamento alla seconda cifra decimale per
difetto se il valore della terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso
se il valore della terza cifra decimale è uguale o superiore a 5.
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa
l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di
durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo
ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato
entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
TITOLO VIII
ATTIVITA' DI CONTROLLO
ART. 29 - Liquidazione
Il responsabile della gestione del tributo controlla le dichiarazioni,
le denunce e le comunicazioni presentate, verifica i versamenti eseguiti
e provvede a correggere gli errori ed a liquidare l’imposta entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato effettuato il
versamento. L’avviso di liquidazione viene notificato al contribuente entro
il predetto termine, con indicazione dei criteri adottati, e deve contenere
l’imposta o maggiore imposta dovuta, le sanzioni, gli interessi e le spese
di notifica.
Per gli anni pregressi all’entrata in vigore del presente regolamento le
operazioni di liquidazione delle dichiarazioni e dei versamenti eseguiti
seguono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni.
ART. 30 - Accertamento
Il responsabile dell’imposta entro il termine di decadenza del
31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione,
notifica al contribuente il motivato avviso di accertamento per omesso o
parziale versamento con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta
dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica.
Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento il predetto responsabile
può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere
atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e
notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli
contribuenti agli uffici pubblici competenti.
Per gli anni pregressi all’entrata in vigore del presente regolamento le
operazioni di accertamento delle dichiarazioni seguono le norme di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
Se le denunce e/o le comunicazioni riguardano i fabbricati indicati nel
precedente art. 11 si procederà a trasmettere copia all’Ufficio Tecnico
Erariale di Foggia il quale entro un anno provvede all’attribuzione della
rendita, dandone comunicazione al contribuente ed al Comune; entro il 31
dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione,
il responsabile della gestione del tributo provvede alla liquidazione della
maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata soltanto
degli interessi nella misura indicata nel successivo art. 32, ovvero dispone
il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi
computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre
il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata
del 20 per cento.
ART. 31 - Rimborsi
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme
versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione. Gli interessi maturano dalla data di richiesta del rimborso
nella misura indicata nel successivo articolo; nessun interesse viene applicato
nella restituzione d’ufficio di somme versate in esubero.
Per le aree divenute inedificabili a seguito di variazione degli strumenti
urbanistici al contribuente spetta il rimborso limitatamente all’imposta
pagata, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel successivo
articolo, per il periodo di tempo decorrente dall’ultimo acquisto per atto
fra vivi dell’area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni,
a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la
domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni
dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
A richiesta del contribuente le somme liquidate possono essere compensate
con gli importi dovuti a titolo di imposta. Detta facoltà deve essere esercitata
dal contribuente entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione
del provvedimento di rimborso.
Non si fa luogo a rimborso quando l’importo non risulta superiore a Euro
16,52=.
ART. 32 - Sanzioni ed interessi
Per quanto concerne le irrogazioni di sanzioni amministrative si
rinvia agli articoli previsti dallo specifico regolamento comunale oltre
al prospetto “A” allegato al presente regolamento quale parte integrante
e sostanziale. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi
moratori nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto a decorrere
dal 14 maggio 1998, e del 7 per cento, per ogni semestre compiuto e sino
alla data del 13 maggio 1998.
ART. 33 - Riscossione coattiva
Le somme dovute dal contribuente per imposta, sanzioni, interessi
e spese, se non versate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione
dell’avviso di liquidazione o di accertamento, sono riscosse coattivamente
secondo le procedure previste dal R.D. 14 gennaio 1910, n. 639, entro e
non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui i precitati
avvisi sono stati notificati al contribuente. Sulle somme riscosse coattivamente
sono dovute delle indennità di mora nella misura dello zero virgola cinquanta
per cento (0,50%) per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni,
decorrenti dalla data di notificazione degli avvisi.
ART. 34 - Contenzioso
Contro l’avviso di liquidazione o di accertamento, il provvedimento
che respinge l’istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
e successive modificazioni.
Contro l’emissione dell’ingiunzione di pagamento può essere proposto opposizione
secondo le norme del R.D. 639/1910.
TITOLO IX
NORME FINALI
ART. 35 - Funzionario responsabile
Con provvedimento del Sindaco è designato un responsabile della
gestione del tributo cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto responsabile
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il
visto di esecutività sull’ingiunzione di pagamento e dispone i rimborsi.
ART. 36 - Potenziamento dell'ufficio tributi
In relazione a quanto consentito dalla normativa vigente, una percentuale
del gettito d’imposta è destinata al potenziamento dell’ufficio tributi
e all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. La Giunta
municipale determina con delibera adottata entro il mese di gennaio due
misure di percentuali:
- l’una, non superiore allo 0,50 per cento, a valere sul gettito riscosso
nell’esercizio precedente a valere sulla competenza;
- l’altra, non superiore al 2 per cento, da conteggiare sui maggiori proventi
riscossi per imposta nell’esercizio trascorso a causa del perseguimento
dell’evasione e dell’attività di controllo.
Il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con
la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature
e dotazioni per l’ufficio tributi e, per il resto, all’attribuzione di compensi
incentivanti al personale che ha partecipato al perseguimento dell’evasione
su proposta del responsabile della gestione del tributo.
ART. 36/bis - Contributo ANCI-CNC
Un contributo dello 0,6 per mille dovrà essere corrisposto al Consorzio
ANCI-CNC per la fiscalità locale.
Detto contributo dovrà essere versato secondo le direttive del Consorzio
stesso.
ART. 37 - Vigenza
Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999,
così come stabilito dall’art. 2 del decreto legge 26 gennaio 1999, n. 8.
Le successive variazioni dall’anno solare successivo a quelle di adozione,
salvo diversamente disposto da norme legislative.
ART. 38 - Formalità
Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione
e di variazione, il regolamento:
- è ripubblicato per quindici giorni all’albo pretorio;
- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale
per la Fiscalità Locale – per il controllo di legittimità entro trenta giorni
dalla data di esecutività mediante raccomandata con avviso di ritorno. Stessa
procedura viene seguita per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

